Obbligo POS, sanzioni per chi rifiuta di accettare pagamenti elettronici e trasmissione giornaliera all'Agenzia delle Entrate dei pagamenti elettronici

A partire dal prossimo 30.6.2022, scattano le sanzioni applicabili a commercianti, lavoratori autonomi e imprese che rifiutano di accettare i pagamenti elettronici.

La sanzione risulta determinata dalla somma di:

.- un importo fisso pari a € 30;
.- più il 4% del valore della transazione rifiutata.

La sanzione è erogata a prescindere dall'importo della transazione effettuata. Si applica quindi anche per importi irrisori. E' inoltre prevista la trasmissione giornaliera all'Agenzia delle Entrate delle informazioni relative ai pagamenti elettronici anche per i POS NON EVOLUTI.

Le sanzioni sarebbero dovute scattare dal 1.1.2023, ma è stata modificata l'entrata in vigore anticipandola al 30.06.2022.
Le ragioni che hanno portato all’anticipazione del regime sanzionatorio sono collegate all’attuazione di una specifica misura contenuta nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Come desumibile dalla Relazione del citato Decreto n. 36/2022:

“la previsione di sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti effettuati con carta, oltre ad iscriversi tra le misure idonee a disincentivare comportamenti cash-based, inserendosi in una più ampia strategia di riduzione del contante e di promozione di strumenti di pagamento alternativi e digitali, rientra, per il 1° semestre 2022, nella milestone M1C1– 103 del PNRR (entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato e delle disposizioni regolamentari e completamento delle procedure amministrative per incoraggiare il rispetto degli obblighi fiscali (tax compliance) e migliorare gli audit e i controlli) che al punto iii) prevede «l’entrata in vigore della riforma della legislazione al fine di garantire sanzioni amministrative efficaci in caso di rifiuto da parte di fornitori privati di accettare pagamenti elettronici»”.
Considerata la scadenza al 30.6.2022 del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla citata misura, il comma 1 dell’art. 18 in esame anticipa al 30.6.2022 l’entrata in vigore del predetto regime sanzionatorio, “al fine di adeguarne l’operatività alle previsioni del PNRR”.

La tasmissione giornaliera dei dati dei pagamenti elettronici
L’art. 22, comma 5, DL n. 124/2019, richiamando il comma 1-ter del medesimo articolo, prevede la trasmissione giornaliera all’Agenzia delle Entrate delle informazioni relative:
.- all’importo complessivo delle transazioni effettuate tramite strumenti di pagamento elettronico;
.- ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico;
esclusivamente:
.- per gli strumenti di pagamento elettronico evoluti;
.- per i dispositivi direttamente connessi al Registratore Telematico (RT).
Ora, il comma 4 dell’art. 18 in esame, al fine di “garantire” all’Amministrazione finanziaria ulteriori strumenti utili per la lotta all’evasione, a seguito della soppressione del riferimento al comma 1-ter estende l’obbligo di trasmissione giornaliera dei predetti dati anche per i POS “non evoluti” e senza distinzione tra operatori economici e consumatori finali.