L’obbligo dall’1.7.2018 della fattura elettronica per i carburanti

Attenzione!!! Non vi è stata alcuna proroga per la scheda carburante, l’emendamento presentato con il decreto Alitalia (atto del Senato 297) non è stato approvato. 

Attenzione!!! Dall’1.7.2018 per la deduzione del costo e la detrazione dell’Iva per gli acquisti di carburante, devono essere utilizzati strumenti di pagamento “tracciabili”.

Attenzione!!! I contribuenti minimi e forfetari sono esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica.

Come noto, la Finanziaria 2018 ha previsto che la fattura elettronica sarà obbligatoria:

.- dall’1.7.2018 per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati da parte di soggetti passivi IVA, per le cessioni di benzina/gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, e per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori/subcontraenti nei contratti con la Pubblica Amministrazione;

.- dall’1.1.2019 per tutti gli operatori residenti, stabiliti / identificati in Italia, ad eccezione dei contribuenti minimi e forfetari. Sono escluse anche le oeprazioni effettuate / ricevute, verso / da soggetti non stabiliti in Italia.

Inoltre la stessa Finanziaria 2018 ha previsto che ai fini della detrazione Iva e deduzione del costo, per il pagamento degli acquisti di carburante devono essere utilizzati strumenti tracciabili.

L’obbligo di utilizzo della fattura elettronica interessa le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione (quindi rimangono escluse le cessioni per altro utilizzo, ad esempio gruppi elettrogeni, riscaldamento, attrezzatura da giardinaggio). Per le cessioni di altri tipi di carburante per autotrazione, l’obbligo della fattura elettronica decorrerà dall’1.1.2019. 

Il contenuto della fattura elettronica per la cessione di carburanti per autotrazione

La fattura elettronica dovrà contenere gli elementi richiesti dagli articoli 21 e 12-bis del Testo Unico Iva (circolare Agenzia delle Entrate n.8/E 2018). Non è quindi necessario inserire nella fattura il numero di targa del veicolo; tuttavia potrà essere indicato ai fini della tracciabilità della spesa e dell’individuazione del veicolo in sede di consuntivo dei costi.

E’ possibile anche l’emissione della fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello dei rifornimenti. A tal fine, le compagnie petrolifere già da tempo hanno predisposto sistemi di pagamento basati su carte elettroniche, con addebito diretto nel conto corrente dell’acquirente che consentono il pagamento immediato dei rifornimenti e l’emissione della fattura differita entro il termine indicato sopra. 

Conservazione a norma delle fatture elettroniche

L’Agenzia delle Entrate ha reso noto che sarà disponibile un apposito accordo di servizio in base al quale tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute tramite il Sistema di Interscambio - SDI, saranno portate in conservazione tramite i propri servizi. Ci si dovrà quindi attivare per la sottoscrizione di tale accordo di servizio. 

Modalità di pagamento ammesse per l’acquisto di carburanti per autotrazione

Come già detto, per poter dedurre il costo e detrarre l’Iva il pagamento dovrà avvenire tramite modalità tracciabili. Pertanto gli strumenti ammessi sono:

.- assegni, bancari / postali, circolari e non, vaglia cambiari / postali;
.- mezzi di pagamento elettronici, ad esempio:
..- addebito diretto
..- bonifico bancario / postale
..- bollettino postale
..- carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico, che consentano anche l’addebito in c/c (ad esempio il contratto di netting)

Ricezione delle fatture elettroniche da parte degli acquirenti

Il soggetto emittente, invierà la fattura allo SDI dell’Agenzia delle Entrate, che dopo alcune verifiche provvederà a recapitare la fattura elettronica all’acquirente. Ai fini della ricezione, l’acquirente dovrà preventivamente aver definito la modalità di ricezione della fattura elettronica che possono essere:

.- tramite PEC - posta elettronica certificata
.- tramite il servizio SdiCoop
.- tramite il servizio SdiFtp
.- area riservata nel sito web dell’Agenzia delle Entrate - ciò nel caso in cui lo SDI non riesca a recapitare la fattura elettronica al destinatario

Considerato che la fruizione dei servizi SdiCoop e SdiFtp è riservata agli operatori strutturati, tipicamente del settore informatico, in questa fase iniziale della fattura elettronica è preferibile l’utlizzo del canale PEC. Successivamente, quando tutte le fatture saranno elettroniche, cioè dal 1.1.2019, sarà necessario valutare la possibilità di appoggiarsi ad un operatore in grado di fornire il servizio SdiCoop o SdiFtp.

Nel caso in cui il destinatario non abbia definito con l’Agenzia delle Entate la modalità di ricezione della fattura elettronica, lo SDI leggerà la fattura elettronica, e se nel campo   “PECDestinatario” è stato indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, inoltrerà la fattura elettronica alla casella PEC indicata.

Attenzione!!! Le fatture emesse / ricevute tramite lo SDI, saranno disponibili nell’area riservata delle parti fino al 31.12 dell’anno successivo a quello di ricezione da parte dello SDI.

Le fatture elettroniche che transitano per lo SDI, sono archiviate dall’Agenzia delle Entrate per consentirne la consultazione e la conservazione elettronica, l’attività di controllo da parte della medesima Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. In tale ultimo caso, la consultazione dei dati è consentita solo dopo aver formalizzato un’apposita comuncazione al contribuente.
Inoltre possono essere conservate elettronicamente a norma, previa adesione all’accordo di servizio disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.

Il nostro Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.