1. Introduzione
Lo scopo di questo post è quello di rammentare ed evidenziare quali sono le principali operazioni di chiusura dei conti di una società di capitali e indicare anche le modalità di calcolo delle imposte IRES ed IRAP ai fini della dichiarazione dei redditi del relativo periodo di imposta.
Come è noto, gli amministratori di società devono redigere annualmente il bilancio di esercizio in conformità alle regole e ai schemi di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, ai principi contabili nazionali predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC 11) e ai Principi contabili internazionali (IAS).
Il D.lgs. 127/1991, con l’art. 25, dispone che le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata nel caso in cui controllano un’impresa debbano redigere il bilancio consolidato. Però, l’art. 27 dello stesso decreto stabilisce che non ne sono soggette: “… le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
a) 20.000.000 di euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
b) 40.000.000 di euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
c) 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio”.
Le società di capitali sono obbligate a redigere il bilancio annuale che, ai sensi dell’articolo 2423 del Codice civile, è composto dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota integrativa (Bilancio ordinario).
Le società, a certe condizioni e limiti, possono redigere il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-
bis) o super abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigere il bilancio in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma dell’art. 2435-bis del Codice civile.
Le microimprese, ai sensi dell’art. 2435-ter del Codice civile, sono esonerate dalla redazione del Rendiconto finanziario e dalla redazione della Nota integrativa se in calce allo Stato patrimoniale riportano le informazioni previste dal primo comma dell’art. 2427, numeri 9) e 16) del Codice civile. Le microimprese devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma dell’art. 2435-ter del Codice civile.