Bollo sulle fatture elettroniche: quando si paga e quando si può rinviare


Due euro a fattura sembrano poca cosa, finché non si sbaglia la scadenza. Ecco il calendario aggiornato, le regole per differire il versamento e i controlli da fare prima di pagare.

Il bollo sulle fatture elettroniche è uno di quegli adempimenti che non fa rumore: nessuna dichiarazione da inviare, nessun modello da compilare da zero. Poi arriva la comunicazione dell’Agenzia con sanzione e interessi e ci si accorge che una scadenza era passata. Facciamo ordine.

Quando il bollo è dovuto

L’imposta è dovuta, nella misura fissa di 2 euro, sulle fatture che documentano operazioni senza IVA quando la somma di questi importi supera 77,47 euro. In pratica parliamo delle fatture con codice natura N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette), N3.5 e N3.6 (non imponibili) e N4 (esenti). È il caso tipico di chi lavora in regime forfetario, ma non solo.

Il conteggio si fa trimestre per trimestre, sulle fatture emesse, e vale per tutti i soggetti IVA: che la liquidazione sia mensile o trimestrale non cambia nulla.

Le scadenze: la regola generale

La regola base (art. 6, comma 2, DM 17.6.2014) è semplice e ha una sola eccezione:

  • per il primo, terzo e quarto trimestre si versa entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre;
  • per il secondo trimestre c’è un mese in più: l’ultimo giorno del terzo mese successivo, quindi il 30 settembre.

Quando la scadenza cade di sabato o in un giorno festivo, slitta al primo giorno lavorativo successivo. Ecco come si traduce sul calendario delle fatture emesse nel 2026.

Trimestre di emissioneBollo dovutoTermine di versamento
1° trimestre 2026oltre 5.000 €1 giugno 2026 (il 31.5 è domenica)
fino a 5.000 €30 settembre 2026
2° trimestre 2026oltre 5.000 €30 settembre 2026
1° e 2° trimestre 2026fino a 5.000 € in totale30 novembre 2026
3° trimestre 2026qualsiasi importo30 novembre 2026
4° trimestre 2026qualsiasi importo1 marzo 2027 (il 28.2 è domenica)

Il differimento sotto i 5.000 euro

Qui sta la parte che più spesso genera confusione, quindi la scrivo nel modo più diretto possibile. Il rinvio riguarda solo i primi due trimestri e funziona a cascata:

  • Primo trimestre. Se l’imposta dovuta non supera 5.000 euro, si può saltare la scadenza di fine maggio e versare insieme al secondo trimestre, cioè entro il 30 settembre.
  • Primo e secondo trimestre insieme. Se anche sommando i due trimestri si resta entro 5.000 euro, si può rinviare ancora: il versamento slitta al termine del terzo trimestre, cioè al 30 novembre.

Attenzione al modo in cui si legge la soglia a settembre: il termine del 30 settembre per il primo trimestre va rispettato se il bollo del primo e del secondo trimestre, complessivamente, supera i 5.000 euro. Se invece la somma resta sotto, si può andare fino a fine novembre.

Sul terzo e quarto trimestre nessun rinvio è possibile. Entro il 30 novembre (terzo trimestre, più primo e secondo se non ancora versati) ed entro la scadenza di fine febbraio (quarto trimestre) si paga a prescindere dall’importo, anche se si tratta di pochi euro.

Il differimento è una facoltà, non un obbligo: se preferite chiudere la partita subito potete versare alla scadenza ordinaria. Il mio consiglio, per chi ha importi piccoli e ricorrenti, è di scegliere una prassi e mantenerla, invece di decidere trimestre per trimestre.

Prima di pagare: gli elenchi A e B

L’importo non lo calcolate da zero. Sulla base delle fatture transitate dallo SdI, l’Agenzia delle Entrate predispone due elenchi nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre:

  • Elenco A, non modificabile: le fatture emesse in cui avete già indicato l’assoggettamento al bollo, cioè con il campo Bollo virtuale compilato. L’importo esposto è irrilevante, l’imposta è comunque di 2 euro a documento.
  • Elenco B, modificabile: le fatture in cui il bollo non è stato indicato ma che, secondo i criteri applicati dall’Agenzia, dovrebbero scontarlo. È l’elenco da guardare con attenzione.

Sull’Elenco B potete intervenire entro la fine del mese successivo al trimestre (con la variante del 10 settembre per il secondo trimestre). Poi l’Agenzia comunica l’importo definitivo da versare.

TrimestrePubblicazione elenchiVariazioni all’Elenco BImporto comunicato
15 aprile30 aprile15 maggio
15 luglio10 settembre20 settembre
15 ottobre31 ottobre15 novembre
15 gennaio31 gennaio15 febbraio

Il silenzio vale come conferma. Se non intervenite, l’Elenco B predisposto dall’Agenzia si intende accettato così com’è, e su quei dati sarà calcolata l’imposta. Non controllarlo significa, di fatto, accettare il conteggio altrui.

Quando l’Elenco B sbaglia per eccesso

La procedura è automatica e ragiona per codici. Restano fuori dall’Elenco B, tra le altre, le fatture con tipo documento da TD16 a TD19 e TD28, quelle verso operatori esteri con codice destinatario XXXXXXX e quelle emesse in alcuni regimi speciali (dalla vendita di sali e tabacchi all’editoria, fino alle agenzie di viaggio: codici da RF05 a RF11). Restano fuori anche i documenti in cui è stato valorizzato uno dei codici di non assoggettamento negli Altri dati gestionali: NB1 per i documenti assicurativi, NB2 per il Terzo settore, NB3 per i rapporti di conto corrente bancario.

Il caso classico di falso positivo è l’impresa in regime ordinario (RF01) che emette una fattura mista: una parte imponibile IVA e una parte non soggetta per cessione di prodotti editoriali con natura N2.2. Pensate alla cartoleria che vende anche libri. Senza un codice di regime speciale, l’automatismo inserisce comunque la fattura nell’Elenco B, e il bollo va tolto a mano.

Come si versa

Due strade: il modello F24 oppure l’addebito diretto sul conto corrente, attivabile dal servizio dedicato nell’area riservata dell’Agenzia. In F24 i codici tributo sono 2521, 2522, 2523 e 2524, uno per ciascun trimestre.

Dettaglio che sfugge spesso: se alla stessa scadenza versate più trimestri perché avete usato il differimento, gli importi vanno tenuti distinti per trimestre, ciascuno con il proprio codice tributo. Non si fa un’unica somma. Per le regolarizzazioni si usano invece i codici 2525 per le sanzioni e 2526 per gli interessi.

Se la scadenza è saltata

In caso di versamento omesso, tardivo o insufficiente l’Agenzia invia una comunicazione con imposta, interessi e sanzione già ridotta a un terzo; il pagamento va effettuato entro 30 giorni dal ricevimento, altrimenti si passa all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

Se ve ne accorgete prima, resta il ravvedimento operoso, purché la violazione non sia già stata constatata e la comunicazione non sia già partita. Sulle violazioni commesse dall’1.9.2024 la sanzione base (art. 13, comma 1, D.Lgs. 471/97) è dello 0,83% per ogni giorno di ritardo entro i primi 15 giorni, del 12,5% entro 90 giorni e del 25% oltre i 90 giorni, con le riduzioni del ravvedimento da applicare su questa base.

Da ricordare, infine, che il cedente o prestatore è obbligato in solido al pagamento dell’imposta anche quando la fattura è emessa da un terzo per suo conto (art. 1, comma 1108, Legge n. 178/2020). Delegare l’emissione non sposta la responsabilità.

Per chi riceve una comunicazione e vuole chiarimenti, dal 2025 è attivo all’interno del canale CIVIS un servizio dedicato proprio alle comunicazioni sull’imposta di bollo delle fatture elettroniche.

In tre righe

  • Controllate l’Elenco B prima che scada il termine per le variazioni: il silenzio è conferma.
  • Il differimento sotto i 5.000 euro vale solo per il primo e il secondo trimestre.
  • Sul terzo e quarto trimestre si versa sempre, qualunque sia l’importo.

Se avete dubbi sul vostro caso — fatture miste, regimi speciali, operazioni verso l’estero — scriveteci prima della scadenza: correggere l’Elenco B costa molto meno che ravvedere un versamento.

Fonti normative: art. 12-novies, DL n. 34/2019; DM 17.6.2014 e DM 4.12.2020; art. 3, DL n. 73/2022; Provvedimento Agenzia delle Entrate 4.2.2021; Provvedimento Agenzia delle Entrate 21.11.2024; art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/97; art. 1, comma 1108, Legge n. 178/2020.

Le date indicate per il 2026 e per il 2027 derivano dall’applicazione delle regole sopra richiamate, tenuto conto degli slittamenti per giorni festivi. Il contenuto ha finalità informativa generale e non sostituisce una valutazione del caso concreto.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, sulla base di documentazione professionale, e successivamente rivisto dallo Studio.